Art. 5.

      1. Le spese previste nei decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 2 sono interamente a carico dello Stato.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali individuano originali forme di collaborazione con i proprietari dei beni oggetto di restauro ai sensi della presente legge per consentirne un effettivo uso pubblico integrato, anche al fine di favorire la possibilità di una fruizione organica dell'intero

 

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patrimonio culturale della Lunigiana storica.